Il Job Act è legge
Il Job Act è legge
È stato convertito in legge, con numerose modifiche il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 denominato Job Act.
Le principali novità riguardano il contratto a termine:
il definitivo venir meno dell’esigenza di indicare le ragioni;
i limiti numerici al numero di contratti a termine che è possibile stipulare;
il numero di proroghe che, nei 36 mesi, non può essere superiore a 5;
la nuova disciplina del diritto di precedenza.
Nemmeno per la somministrazione a termine è necessario indicare le ragioni.
Per quanto riguarda l’apprendistato, si prevede che il piano formativo individuale sia contenuto in forma sintetica nel contratto di apprendistato e che, salvo diversa disposizione del CCNL, l’obbligo di stabilizzazione per datori di lavoro con almeno 50 dipendenti preveda una misura minima del 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti; infine, nel caso di apprendistato professionalizzante o di mestiere, la formazione trasversale pubblica è obbligatoria se la Regione comunica l’attivazione dei corsi entro 45 giorni dalla data di assunzione.
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