D.L. 76/2013 “Decreto Lavoro” Novità in sintesi
D.L. 76/2013 “Decreto Lavoro” Novità in sintesi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, è stato pubblicato il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, che contiene interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale. Tale Decreto Legge è entrato in vigore il 28 giugno 2013 e consta di 13 articoli.
Assunzione a tempo indeterminato dei giovani: al fine di creare nuova occupazione, il pacchetto lavoro prevede un bonus per l’assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni: 1) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 2) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; 3) Vivano da soli con una o più persone a carico.
Il premio massimo previsto é di € 11.700, ovvero € 650 al mese per 18 mesi, in cambio di un’assunzione definitiva. Le agevolazioni che beneficiano dell’incentivo sono quelle effettuate dal 29 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale (Per maggiori dettagli, Vi invitiamo a consultare l’articolo dedicato che sarà pubblicato a breve).
Sperimentazione della “carta per l’inclusione sociale” (ex social card): il Decreto prevede incentivi per 67 milioni nel biennio 2014-2015 a favore delle famiglie con minori in condizione di estremo disagio, presenti nei territori del Mezzogiorno che non siano già interessati dall’intervento.
Autoimprenditorialità e Cooperative: sempre per i territori del Meridione vengono finanziate misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità, per le cooperative di giovani coinvolti nella valorizzazione di beni pubblici e inclusione sociale nonché borse di Studio per i Neet, ovvero giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni.
La Garanzia per i Giovani o c.d. Youth Guarantee: il Decreto Lavoro prevede in via sperimentale la creazione di una struttura dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 che promuova l’occupazione giovanile e ricollochi i lavoratori che beneficiano di integrazione salariale.
Flessibilità in ingresso: Il Dl modifica alcune norme sulla flessibilità in entrata contenute nella Legge 92 del 2012. La novità più importante riguarda i contratti a termine per il quale si stabilisce che può essere stipulato senza che ricorra esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive, qualora si tratti di un primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore ai 12 mesi, o in altra ipotesi individuata dai CCNL, o contratti aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali. A modifica della previgente disciplina anche il contratto acausale può essere prorogato; inoltre subisce la trasformazione in tempo indeterminato allo scadere dei trenta giorni, nel caso il contratto avesse durata inferiore ai sei mesi, o di cinquanta, nel caso di durata superiore, nell'ipotesi in cui il rapporto prosegua oltre il tempo indicato.
Ulteriore novità riguarda il periodo di interruzione tra un contratto a termine e quello successivo, che torna ad essere di 10 giorni, nel caso il contratto avesse durata inferiore ai sei mesi, o di 20 giorni, nel caso di durata superiore. La previgente disciplina prevedeva una termine rispettivamente di 60 o 90 giorni
Ulteriori modifiche hanno riguardato il contratto di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, il lavoro a progetto e lavoro accessorio.
Apprendistato professionalizzante: per una disciplina omogenea è stata stabilita la data del 30 settembre 2013, in cui la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare le linee guida. in alternativa interverrà il Governo.
Risoluzione del rapporto di lavoro: il Decreto Lavoro riforma la L. 92/2012 in tema di dimissioni in bianco, estendendo l’obbligo della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e associazioni in partecipazione.
Il Dl rende obbligatorio il tentativo di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, inoltre chiarisce che in caso di licenziamento per superiamento del periodo di comporto, non si debba procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione. Da aggiungere che la mancata comparizione di una delle parti al tentativo obbligatorio di conciliazione debba essere valutata dal giudice come argomento di prova nella eventuale successiva fase di giudizio.
Disposizioni per l’occupazione aggiuntive: vi é la previsione di incentivare l’occupazione, ad esempio: creazione di start - up anche da parte di ultra trentacinquenni (Srl semplificata).
Modifiche al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza: introduce di un nuovo sistema sanzionatorio e nuove sanzioni pecuniarie.
Appalti: la solidarietà tra committente ed appaltatore sussiste anche nei compensi aventi natura contributiva ed assicurativa per i lavoratori con contratti di natura autonoma.
Ricordiamo che il testo é attualmente all’esame del Senato e dovrà essere conventito in legge entro il 27 agosto 2013.