INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (D.L. 76/2013)
INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (D.L. 76/2013)
Ambito applicativo
Il decreto legge 76/2013 all’articolo 1, co. 1-14, prevede un incentivo per i datori di lavoro che intendano assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che:
- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- vivano soli o con una o più persone a carico.
E’ sufficiente che ricorra almeno una delle suindicate condizioni.
Finalità e misura dell’incentivo.
Tale provvedimento ha la finalità di comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi. Il valore mensile dell’incentivo non può superare l’importo di euro 650,00 per lavoratore assunto.
Nel caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato l’incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi; per essere possibile devono sempre ricorrere i requisiti soggettivi riferiti ai lavoratori sopra indicati.
Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore: infatti per avere diritto a tale agevolazione il datore di lavoro deve procedere all’assunzione di un altro lavoratore che, peraltro, può non essere in possesso dei requisiti previsti ai punti a), b) e c) del comma 2, dell’articolo 1 del D.L. 76/2013. Tale norma non individua le tipologie contrattuali mediante le quali deve avvenire l’ulteriore assunzione; si potrebbe quindi anche pensare all’assunzione con contratto di lavoro a progetto.
Tale incentivo è fruito unicamente mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
Le assunzioni in esame devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015.
Finanziamenti.
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle seguenti risorse trasferite al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno;
b) 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni.
Le predette risorse sono ripartite per Regione.
Entrata in vigore.
L’articolo 1 del D.L. 76/2013 è entrato in vigore il 28 giugno 2013.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, l’Inps deve:
- adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso;
- disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative del presente incentivo.
Criticità.
Due aspetti ci lasciano in particolare un po’ perplessi:
1. le risorse sono inadeguate e non al momento utilizzabili in quanto, da una parte, si tratta di risorse che hanno bisogno di autorizzazioni a livello comunitario e, dall'altra, si tratta di risorse già stanziate alle Regioni e mai utilizzate.
2. si chiede all'Inps di attivare entro 60 giorni, per la “partenza” dell’incentivo, una complessa procedura.
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