Capitolo 1 - Introduzione alla Certificazione dei contratti di Lavoro
Capitolo 1 - Introduzione alla Certificazione dei contratti di Lavoro
Il rapporto di lavoro non si limita ad implicare un semplice scambio tra la prestazione lavorativa contro retribuzione, ma coinvolge l’esistenza stessa del lavoratore in quanto essere umano.
Per questa ragione il diritto del lavoro é un diritto diseguale, nel senso che offre maggior tutela alla parte debole del rapporto di lavoro, ovvero al lavoratore, che vede coinvolto sé stesso e ogni aspetto della sua personalità nella prestazione lavorativa.
Tale condizione di non parità nel rapporto di lavoro si riflette nelle tutele che l’ordinamento giuridico offre al lavoratore, soprattutto al lavoratore subordinato.
Obiettivi fondamentali che persegue il diritto del lavoro sono:
- un lavoro sicuro, ovvero scevro da rischi che possano compromettere la sua salute ed il suo benessere;
- un lavoro retribuito equamente e proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, come indicato in principio nell’art. 36 della Costituzione Italiana;
- un lavoro contribuito, ovvero devono essere previsti ed assicurati al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita nelle ipotesi in cui egli dovesse perdere la capacità lavorative e di produrre reddito a causa di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria;
- un lavoro tutelato nei suoi diritti inviolabili e nelle sue libertà fondamentali sia come singolo che come parte costitutiva delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
A tutela di tale situazione di disugualianza, il legislatore ha stabilito la regola dell’inderogabilità, ovvero l’autonomia individuale e collettiva non può derogare alle rigidità poste a tutela dei lavoratori, sanzionando con l’annullabilità le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge, dei contratti collettivi concernenti i rapporti di lavoro subordinato, di agenzia, di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e di altri rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c.
Le tecniche così adottate comportano che la protezione degli interessi della parte debole del rapporto é affidata esclusivamente al controllo successivo da parte del giudice circa il rispetto delle norme inderogabili.
La tutela ex post affidata al giudice risolve solo in parte i problemi che derivano dalla inderogabilità delle norme, tenendo conto i costi e l’alea legati alla soluzione processuale. Inoltre vi é da aggiungere la crisi del processo del lavoro a causa dei tempi con cui viene celebrato. Tale situazione sfocia il più delle volte con un diniego di giustizia in grado di provocare un danno consistente per entrambe le parti.
Per tale ragione si é prospettata la possibilità di anticipare la protezione degli interessi al momento della stipula del contratto di lavoro che coincide con il momento di maggior debolezza del prestatore di lavoro, adottando forme di controllo preventivo sulle pattuizioni delle parti, affidate a soggetti estranei alla volontà delle stesse ed in grado di eliminare ogni dubbio circa la validità delle stesse.
Fra gli strumenti di tutela preventiva quello della volontà assistita é sembrato il più adatto perché in grado sia di fissare la disciplina del rapporto, sia per risolvere il problema dell’individuazione del tipo negoziale fornendo un rimedio preventivo al conflitto sulla qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato.
Il D.Lgs. n. 276/2003 é la norma di riferimento che ha introdotto nel nostro sistema tale istituto. Il legislatore si é concentrato su alcuni aspetti principali: la funzione qualificatoria (art. 75), la funzione di verifica dell’effettiva volontà del lavoratore al momento della conclusione dei contratti abdicativi (art. 68 e 82), certificazione dei regolamenti interni di cooperativa di produzione lavoro e i contratti di appalto a forte densità lavorativa (art. 84).
La scelta operata dal D.Lgs. n. 276/2003 persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso con riferimento a tutte quelle tipologie contrattuali chiamate a regolare rapporti che implichino una prestazione lavorativa.
Il legislatore del 2003 si aspettava un utilizzo maggiore di tale istituto, come strumento di prevenzione e persuasione delle parti alla lite. Causa di tale insuccesso é da addebitarsi anche allo scarso interesse riscontrato negli operatori.
Tale interesse é stato riacceso in seguito all’approvazione del Collegato Lavoro, ovvero della Legge 183/2010.
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